Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 08/05/2018) 28/01/2019, n. 2241

7 Lug, 2023

i: In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo). (Rigetta, CORTE D’APPELLO PERUGIA, 09/01/2017)[1];

ii: In tema di responsabilità civile per l’investimento del pedone, il comportamento del pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce è una concausa nella produzione dell’evento atteso che su di lui grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli[2].


[1] CED Cassazione, 2019

[2] Quotidiano Giuridico, 2019