Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 11/04/2019) 27/09/2019, n. 24167

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l’onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell’operatore medico, non competendo a quest’ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da condurre al rigetto dell’azione di regresso. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 30/04/2018)[1].


[1] CED Cassazione, 2019; Studium juris, 2020