Non risarcibilità del c.d. danno da morte immediata
i: Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni subite, decorre dal momento in cui sono provocate le lesioni, sino a quello della morte conseguente alle lesioni medesime; tale diritto si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è suscettibile di trasmissione agli eredi. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa invocarsi un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Infatti, se i danni discendono dalla lesione, essi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando lo stesso sia in vita. Una volta sopravvenuto il decesso, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone comunque e necessariamente, l’esistenza di un subbietto di diritto[1];
ii: In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Rigetta, App. Torino, 16/03/2007)[2];
iii: La vita è bene meritevole di tutela nell’interesse della collettività e ciò giustifica la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso. La perdita di essa vita, tuttavia, non consente il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del suo titolare, per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio. Il danno tanatologico non è risarcibile[3].
[1] Massima redazionale, 2015
[2] CED Cassazione, 2015; Danno e Resp., 2015
[3] Sito Il caso.it, 2015