Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all’uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un’autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell’altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l’assenza di prova sia sull’effettivo superamento – da parte del guidatore trasportante – del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza). (Rigetta, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 09/04/2014)[1].
[1] CED Cassazione, 2017