Casco protettivo
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 c.c. – applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore“) rende privo di interesse il profilo relativo all’esistenza dell’obbligo di indossare il casco (in relazione al quale il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 171 C.d.S., vigente all’epoca del fatto): essendo indimostrata l’efficienza causale – rispetto al decesso – dell’omesso impiego della protezione, risulta, infatti, del tutto irrilevante l’indagine sulla violazione del relativo obbligo da parte del trasportato[1].
[1] CED Cassazione, 2014