Uso della cintura di sicurezza
i: L’omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte del terzo trasportato nella parte posteriore dell’auto, che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento del danno[1];
ii: In tema di ricorso per cassazione, l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione di un danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, in quanto involgono accertamenti di fatto, rientrano nel potere di indagine del giudice di merito e, pertanto, sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è affidato il controllo delle valutazioni di diritto, ogni qual volta siano sorretti da motivazione immune da vizi logici e giuridici[2].
[1] Corriere Giur., 2019
[2] Massima redazionale, 2019