Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 07/02/2007) 14/06/2007, n. 13953

i: Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità solidale con il chirurgo della società titolare della casa di cura, nella cui struttura era stato praticato ad una paziente l’intervento operatorio di liposuzione agli arti inferiori, al quale aveva fatto seguito un’infezione dannosa per la degente, così respingendo – siccome attinente a circostanze irrilevanti in diritto al fine di escluderne l’asserita responsabilità contrattuale – il motivo di impugnazione della stessa casa di cura con il quale era stato evidenziato che il chirurgo non svolgeva attività professionale alle sue dipendenze, che la clinica aveva fornito soltanto le attrezzature ed i servizi occorrenti per l’intervento chirurgico, ma non la sonda utilizzata dalla quale si era propagata l’infezione, e che i suoi dipendenti avevano agito sotto l’esclusiva sorveglianza del medico operatore, attuandone le disposizioni loro impartite). (Rigetta, App. Roma, 23 Luglio 2002)[1];

ii: Il principio generale emergente dall’art. 1228 cod. civ., secondo il quale, nell’adempimento dell’obbligazione importante la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, è applicabile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende, dovendosi esigere dal chirurgo operatore un dovere di controllo specifico sull’attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell’intervento e in preparazione di esso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità di un medico chirurgo che aveva effettuato, presso una casa di cura privata dalla quale non dipendeva, un intervento – ritenuto di “routine” – di liposuzione agli arti inferiori ad una paziente rimasta danneggiata in virtù di un’infezione batterica che ne era conseguita, così respingendo il motivo del ricorrente ad avviso del quale non avrebbe potuto essergli addebitata alcuna responsabilità in relazione all’attività disimpegnata dal personale della clinica per il fatto che in ordine alla stessa egli non avrebbe avuto la possibilità, giuridica e di fatto, di esercitare qualsivoglia potere di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso quello sulla perfetta sterilizzazione della sonda suttrice e concretamente utilizzata, dalla quale si era propagata l’infezione conseguita in danno della paziente). (Rigetta, App. Roma, 23 Luglio 2002)[2];

iii: Il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psico-fisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza, la quale è da escludersi quando non risulti che la persona danneggiata, a causa delle infermità riscontrate, sia stata adibita a mansioni inferiori alle precedenti ovvero, nello svolgimento delle mansioni pregresse, abbia subito contrazioni del suo reddito. (Rigetta, App. Roma, 23 Luglio 2002)[3];

iv: La disciplina prevista dall’art. 1910 cod. civ. regola l’ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato e non si riferisce, invece, al caso in cui si intenda ricorrere all’operatività della garanzia assicurativa per rischi distinti di due soggetti diversi. (Rigetta, App. Roma, 23 Luglio 2002)[4];

v: Il danno non patrimoniale, conseguente all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito, non è soggetto (come già statuito fin dalle sentenze n. 8827 e n. 8828 del 2003), ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, in tema di diritti inviolabili relativi alla persona non aventi natura economica. (Rigetta, App. Roma, 23 Luglio 2002)[5];

vi: Il chirurgo risponde dell’operato del personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende[6].


[1] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007; Contratti, 2007; Danno e Resp., 2007

[2] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

[3] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007; Foro It., 2008

[4] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

[5] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

[6] Foro It., 2008