Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/12/2006) 13/04/2007, n. 8826

i: “Premesso che il sanitario della AUSL, nel sottoporre ad intervento o trattamento chirurgico il paziente, in realtà presta la propria attività professionale a prescindere da prescrizioni o indicazioni eventualmente in precedenza fornite da altri specialisti (nel caso, il padre dell’odierno ricorrente), rispetto alle stesse esplicando la propria opera in piena autonomia (cfr, Cass., 14/3/2006, n. 5444), non può ritenersi infatti configurabile un consenso tacito in relazione ad interventi e terapie mediche le quali risultano (quantomeno presuntivamente) escluse dal contenuto del contratto tra il paziente e la struttura sanitaria, quale deve nel caso ritenersi la prestazione medica con finalità estetica cui, come indicato nell’impugnata sentenza, può assegnarsi semmai rilievo quale mero effetto secondario, avuto cioè riguardo al conseguimento o meno di quello funzionale primario”;

ii: Il risultato “anomalo” o anormale – in ragione dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza – dell’intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilità, è da ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l’esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, producendo invece, conseguenze di carattere fisico e psicologico. (Con riferimento ad intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica, nel cassare la sentenza d’appello che, pur dando atto esserne conseguito un esito di “inalterazione” – e quindi di sostanziale “insuccesso”- sotto il profilo del pieno recupero della funzionalità respiratoria, aveva ciononostante ritenuto la condotta del medico come non integrante ipotesi di responsabilità, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima). (Cassa con rinvio, App. Roma, 22 Gennaio 2002)[1];

iii: In tema di responsabilità professionale medica, il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, ossia la prova del fatto impeditivo[2];

iv: Il contratto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria per la prestazione medica, essendo a forma libera, può formarsi anche tacitamente, e la relativa prova, come anche del contenuto, può essere desunta pure dal comportamento delle parti, sempre che non si tratti di prestazioni dalla struttura interessata (nel caso, pubblica) normalmente non effettuate o rese solamente a particolari condizioni (es. con esclusione del contributo a spese dello Stato), in ordine alle quali va viceversa data la prova del relativo patto espresso. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso che l’accettazione in ospedale pubblico con diagnosi di “deviazione del setto nasale” al fine dell’effettuazione di un intervento di settorinoplastica e la relativa esecuzione da parte del medico consentissero, in assenza di prova, di ritenere sussistente un accordo relativo all’esecuzione di un intervento chirurgico – oltre che volto al recupero della funzionalità respiratoria anche – con «finalità estetica», essendo quest’ultima prestazione «notoriamente non prevista tra quelle eseguibili presso una struttura sanitaria pubblica a spese dello Stato», non potendo relativamente ad essa pertanto configurarsi la formazione tacita del consenso). (Cassa con rinvio, App. Roma, 22 Gennaio 2002)[3];

v: A norma degli artt. 6 legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 1, legge 28 dicembre 1995, n. 549 (che hanno trasferito alle Regioni i debiti delle soppresse unità sanitarie locali), si è verificata una successione “ex lege”, a titolo particolare, della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle Usl, sicché ove la successione si sia verificata nel corso di un giudizio introdotto nei confronti di una Usl, le Regioni sono legittimate sia ad impugnare le sentenze pronunziate nei confronti delle disciolte Usl, o delle loro gestioni liquidatorie, sia a resistere ad impugnazioni proposte nei loro confronti. Tra i debiti delle disciolte Usl gravanti sulle Regioni sono da ritenersi ricompresi anche quelli per il risarcimento dei danni causati nella erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, non contrastando tale interpretazione con gli artt. 81 e 119 Cost., sotto il profilo della mancata copertura dei debiti stessi e della lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni. (Cassa con rinvio, App. Roma, 22 Gennaio 2002)[4];

vi: In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d’inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell’opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell’ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente. (Cassa con rinvio, App. Roma, 22 Gennaio 2002)[5].


[1] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

[2] Danno e Resp., 2007

[3] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

[4] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

[5] Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007