Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/01/2010) 09/02/2010, n. 2847

i: Il semplice intervento del sanitario, anche solo in funzione diagnostica, determina l’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale di talché, qualora sia stata effettuata una diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente delle conseguenze certe o incerte, purché non del tutto anomale, della terapia o dell’intervento, ritenuti necessari ed opportuni dal medico, per ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente all’esecuzione terapeutica, costituisce un’obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l’altra asserisce inadempiente. Nel caso di specie, spettava al medico fornire tale prova a fronte dell’allegazione di inadempimento dell’obbligo predetto da parte di un suo paziente[1];

ii: Vi può essere un risarcimento anche nell’ipotesi di una semplice violazione del diritto di autodeterminazione, verificatasi per la mancata informazione da parte del medico sulle conseguenze dell’intervento terapeutico al paziente, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute, ricollegabile a quella violazione, per essere stato l’intervento predetto necessario e correttamente eseguito. Viceversa la risarcibilità del danno da lesione della salute che, si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’intervento medico necessario ed eseguito correttamente, ma senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, dunque, in assenza di un consenso consapevolmente prestato, richiede l’accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato[2];

iii: Qualora il giudice ha dato puntuale conto delle conclusioni del perito e delle ulteriori risultanze su cui ha poi fondato il proprio convincimento, non sussiste il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la scelta delle acquisizioni probatorie cui conferire determinante rilievo e l’interpretazione del risultato di una complessa attività intellettiva, quale può essere quella affidata ad un consulente tecnico di ufficio, competono solo al guidice del merito[3];

iv: La violazione di un diritto fondamentale della persona, qual è quello all’autodeterminazione sulla tutela della propria salute per via terapeutica, comporta la risarcibilità di ogni tipo di danno non patrimoniale che ne sia causalmente derivato[4];

v: In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 01/02/2005)[5];

vi: La responsabilità professionale del medico – ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato – ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico gravato dell’onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 01/02/2005)[6];

vii: La mancata acquisizione del consenso informato da parte del medico determina la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, da cui deriva, nella prevalenza dei casi, uno stato di turbamento di intensità correlata alla gravità delle conseguenze verificatesi e non prospettate come possibili, purché, in caso di reclamato danno non patrimoniale, varchi la soglia della gravità dell’offesa[7];

viii: Laddove manchi l’accertamento che il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se fosse stato adeguatamente informato, la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori soltanto qualora siano configurabili conseguenze dannose (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) determinate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé stesso considerato, quali i pregiudizi che il paziente avrebbe alternativamente preferito sopportare nell’ambito di scelte che solo a lui è dato di compiere, nonché il turbamento e la sofferenza che derivano al paziente dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate[8].


[1] Massima redazionale, 2010

[2] Massima redazionale, 2010

[3] Massima redazionale, 2010

[4] Nuova Giur. Civ., 2010; Ragiusan, 2010

[5] CED Cassazione, 2010; Nuova Giur. Civ., 2010

[6] CED Cassazione, 2010; Nuova Giur. Civ., 2010

[7] Danno e Resp., 2010; Foro It., 2010

[8] Giur. It., 2011