i: Dalla lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell’obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell”id quod plerumque accidit” un danno-conseguenza autonomamente risarcibile – costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente – che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 27/05/2015)[1];
ii: In tema di responsabilità medica, con riferimento al consenso informato, poiché il relativo obbligo informativo gravante sul medico si correla al diritto fondamentale del paziente all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario propostogli, la prestazione che ne forma oggetto costituisce una prestazione distinta da quella sanitaria, la quale è finalizzata alla tutela del diverso diritto fondamentale alla salute. Di conseguenza, la violazione dell’obbligo informativo assume autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l’inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32, co. 1, Cost., l’inadempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del diverso diritto fondamentale all’autodeterminazione del paziente, di cui all’art. 32, co. 2, Cost[2];
iii: In caso di violazione, da parte del medico chirurgo, dell’obbligo di acquisire il consenso informato, se si allega un danno alla salute, il paziente deve dimostrare, anche tramite presunzioni, che, ove debitamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, mentre una siffatta prova specifica non è necessaria ai fini dell’autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, che corrisponde allo sviluppo di circostanze connotate da normalità e all’id quod plerumque accidit, salve la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli, di cui intenda giovarsi a fini risarcitori[3].
[1] CED Cassazione, 2018; Nuova Giur. Civ., 2018 nota di PIZZIMENTI; Sito Il caso.it, 2018
[2] Massima redazionale, 2018
[3] Foro It., 2018