In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall’esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – nell’accogliere l’eccezione di inadempimento e la domanda risarcitoria avanzate da un paziente nei confronti di un sanitario con riguardo all’esecuzione di prestazioni di natura dentistica – aveva escluso che il dentista avesse usato la diligenza e la perizia necessarie nel progettare e nel realizzare gli impianti dentari oggetto di contratto, provocando al paziente lesioni permanenti). (Rigetta, App. Genova, 18/07/2005)[1].
[1] CED Cassazione, 2011