La mera individuazione di profili di colpa nella condotta del sanitario non è sufficiente all’affermazione della sua responsabilità, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta colposa e l’evento di danno, costituente oggetto di un ulteriore ed autonomo accertamento giudiziale, cosicché la sussistenza della prima non comporta – di per sé – la dimostrazione del secondo e viceversa[1].
[1] Massima redazionale, 2018