Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 28/05/2018) 28/02/2019, n. 5809

In materia di infortunistica stradale

In tema di danno alla salute non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. (Nella specie la sentenza impugnata aveva affermato che la idoneità delle lesioni riportate al volto dal danneggiato a menomare la sua autostima giustificasse, per ciò solo, una personalizzazione del danno ex articolo 2059 del Cc, attraverso un aumento del 20% della somma normalmente liquidata per lesioni del tipo di quelle da esso riportata. Tale pronunzia – in applicazione del principio che precede – è stata cassata dalla S.C. perché non ha chiarito per quali ragioni quella perdita di autostima costituisse un aspetto per così dire peculiare del danno alla salute dallo stesso patito, piuttosto che una conseguenza normale e indefettibile di ogni tipo di lesione identica a quella riscontrata a suo carico[1].


[1] Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2019, n. 18