In materia di responsabilità medica
i: In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto. Ne consegue che, in caso di morte di una persona cagionata dall’altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall’atto illecito, né rileva che, in conseguenza del cumulo della pensione di reversibilità e del risarcimento, la vittima si venga a trovare in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito. (Rigetta, App. Roma, 18 marzo 2004)[1];
ii: Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale conseguito alla morte del congiunto a seguito di commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato – comprensivo di qualunque pregiudizio derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona meritevoli di tutela in base all’ordinamento secondo quanto statuito dalle S.U. con sentenza n. 26972/2008 – non può non tenersi conto della presumibile durata nel tempo del pregiudizio provocato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale, benché non sia inibito al giudice di ritenere che tale pregiudizio sarebbe andato progressivamente scemando, fino anche ad annullarsi dopo un adeguato lasso di tempo, e di considerare dunque irrilevante che, al momento della morte, l’aspettativa di vita del defunto fosse inferiore, a causa delle infermità dalle quali egli era affetto, a quella media considerata dalle tabelle in uso presso i vari uffici giudiziari[2];
iii: La sentenza di condanna generica pronunciata nel corso di un giudizio di risarcimento del danno aquiliano di norma presuppone il positivo accertamento del nesso di causalità cosiddetta “materiale” (“ex” art. 40 c.p.) tra la condotta e l’evento produttivo di danno, sicché nel successivo giudizio sul “quantum” resta da accertare soltanto il nesso di causalità cosiddetta “giuridica” (“ex” art. 1223 cod. civ.) tra l’evento di danno ed i pregiudizi che ne sono derivati. (Rigetta, App. Roma, 18 marzo 2004)[3].
[1] Mass. Giur. It., 2009; CED Cassazione, 2009
[2] Resp. civ., 2009; Resp. civ., 2009
[3] Mass. Giur. It., 2009; CED Cassazione, 2009