Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/02/2018) 22/05/2018, n. 12565

Disastro aereo

i: II danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto[1];

ii: Nell’assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 27/09/2012)[2];

iii: Posto che l’assicurazione contro i danni alle cose è retta dal principio indennitario, il risarcimento da fatto illecito che abbia distrutto una cosa va liquidato scomputando dal danno risarcibile la somma ottenuta dal danneggiato a titolo di indennizzo per la distruzione della cosa assicurata (nella specie, la cosa assicurata era un aeromobile della cui distruzione è stato chiamato a rispondere il Ministero della Difesa per non aver vigilato adeguatamente sul traffico aereo)[3];

iv: Dato il carattere sussidiario dell’obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l’indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa l’obbligo di indennizzo dell’assicuratore; se è invece l’assicuratore ad indennizzare per primo l’assicurato, quando invece il risarcimento da parte del terzo responsabile non ha ancora avuto luogo, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta, nel diritto dell’assicurato verso il terzo medesimo. Il subingresso dell’assicuratore in base all’art. 1916 cod. civ. si produce automaticamente, in virtù del mero fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile[4];

v:  Nell’assicurazione contro i danni, l’indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiante che si era assicurato per tale eventualità competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono al medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all’assicurato-danneggiato. Tali diritti sono però concorrenti, giacché ciascuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello della eliminazione del danno causato nel patrimonio dell’assicurato-danneggiato dalla verificazione del sinistro, sicché l’assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall’assicuratore degli indennizzi che superino nel totale i danni che il suo patrimonio ha subito[5];

vi: Indennità assicurative e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere: la percezione dell’indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azionato[6].


[1] Giur. It., 2018; Danno e Resp., 2018; Corriere Giur., 2018; Sito Il caso.it, 2018

[2] CED Cassazione, 2018; Contratti, 2018 nota di PAROLA

[3] Nuova Giur. Civ., 2018

[4] Dir. Maritt., 2018 nota di DUVIA

[5] Dir. Maritt., 2018

[6] Dir. Maritt., 2018