Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:
Art. 1913 (Avviso all’assicuratore in caso di sinistro) “L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore”.
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui lo stesso si è verificato, ovvero sempre entro tre giorni da quanto l’assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.).
L’atto scritto con cui l’assicurato dà notizia del sinistro e chiede il pagamento dell’indennità è riconducibile tra le comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Tuttavia, se non è stato diversamente ed espressamente previsto, vige il generale principio della libertà di forma. A prescindere delle specifiche prescrizioni contenute nel contratto, si può anche reputare sufficiente un comportamento comunque idoneo, secondo buona fede, a mettere in grado l’assicuratore di compiere utilmente i propri accertamenti. Quanto alla natura giuridica dell’avviso, taluno la qualifica come onere[1], talaltri come obbligo[2]; ma la violazione origina, in ogni caso, la perdita, totale o parziale, del diritto all’indennizzo. A tal riguardo occorre distinguere: (i) l’omissione dolosa dell’obbligo di avviso comporta la perdita del diritto all’indennità; (ii) l’omissione colposa dell’obbligo di avviso comporta, invece, una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l’ art. 1915 c.c., che, per l’altro, è norma derogabile in favore dell’assicurato, ai sensi del successivo art. 1932[3] c.c.
[1] DONATI
[2] FANELLI
[3] Art. 1932 (Norme inderogabili) “ Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge”.