Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo VI (Della locazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:
Art. 1592 (Miglioramenti) “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore”.
Si definisce miglioramento (art. 1592 c.c.) un intervento che, senza mutare la natura del bene locato, ne comporti un miglioramento oggettivo, qualitativo o quantitativo, tale da accrescerne il valore aumentandone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività[1]. In particolare, si è affermato che costituisce miglioramento l’attività materiale che ha come risultato un incremento economico della cosa locata[2]. Il 2° comma dispone la facoltà del conduttore di opporre in compensazione agli eventuali deterioramenti il valore dei miglioramenti.
[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[2] MIRABELLI, La locazione, in Tratt. Vassalli, VII, Torino, 1972, 528
Giurisprudenza correlata:
“PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO”
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15535
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15536