Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo III (Dell’inadempimento delle obbligazioni), in particolare:
Art. 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
L’art. 1228 c.c. pone in capo al debitore il rischio per l’operato doloso o colposo dei suoi ausiliari, a prescindere dallo sforzo diligente impiegato nella scelta e nella utilizzazione di tali soggetti.
In tema di circolazione stradale la giurisprudenza ha affermato che il vettore risponde in forza dell’art. 1228 c.c. della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza la necessità di configurare una sua culpa in eligendo, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva[1].
L’opera dell’ausiliario deve essere utilizzata per attuare un rapporto obbligatorio: pertanto, da un lato può anche trattarsi di prestazione avente carattere accessorio, oppure a titolo gratuito (purché il fatto sia stato compiuto su incarico del debitore); dall’altro lato sono escluse le prestazioni di cortesia ed inoltre al di fuori dell’utilizzazione dell’ausiliario per l’adempimento dell’obbligazione il danno prodotto è extracontrattuale, e si applicherà allora (sempre che l’ausiliario sia dipendente del debitore) l’ art. 2049 c.c. in tema di responsabilità aquiliana[2]. La circostanza che l’ausiliario ecceda dai limiti dell’incarico non esonera il debitore dalla sua responsabilità verso il creditore, in quanto tale abuso rientra nell’ambito del fatto doloso o colposo dell’ausiliario nell’esecuzione dell’incarico[3].
In giurisprudenza si è affermato che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, del sanitario, officiato per l’intervento chirurgico, l’istituto contraente risponderà ex art. 1228 c.c., per fatto degli ausiliari, mentre il sanitario medesimo, per responsabilità aquiliana, in base all’ art. 2043 c.c[4].
Rilevante in tema di ausiliari, oltre al già citato art. 2049 c.c. (“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”), è anche l’art. 2232 c.c. (“Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione”).
[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[2] BIANCA, Dell’inadempimento, 455
[3] BIANCA, Dell’inadempimento, 463
[4] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli