Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo III (Dell’inadempimento delle obbligazioni), in particolare:
Art. 1226 (Valutazione equitativa del danno) “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
L’art. 1226 c.c. rileva in merito alla determinazione della misura del danno, ovvero il quantum. La valutazione equitativa del danno stesso costituisce un criterio di chiusura del sistema, rilevante ad esempio ove il danno non possa essere provato giudizialmente nel suo preciso ammontare[1] (ed a condizione, tuttavia, che sia stato provato nell’an). L’equità ha il significato di prudente contemperamento e mediazione tra i vari fattori, positivi e negativi, di probabile incidenza sul danno[2].
L’intervento equitativo del giudice è previsto anche in tema di responsabilità extracontrattuale, nell’ art. 2056, 1° co., c.c., ed è ulteriormente specificato, con riferimento al lucro cessante, nel 2° co. della medesima disposizione: “Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”. Tale ultima norma sarebbe estensibile all’area dell’inadempimento[3].
La valutazione equitativa non deve sopperire all’inerzia del danneggiato, nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno (ad es., perché sia decaduto dal diritto alla prova), il giudice deve tenere conto solo degli elementi provati o notori[4]. Peraltro, il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera la parte dall’onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno[5].
Soprattutto nel settore della responsabilità extracontrattuale sono tipiche aree di liquidazione equitativa del danno l’accertamento del “lucro cessante”, i danni futuri e le conseguenze delle lesioni dei diritti della personalità (la tutela della salute, i danni da uccisione: in particolare, il danno morale è per definizione soggetto ad una valutazione equitativa)[6].
In questo settore la valutazione equitativa significa soprattutto valutazione in concreto del danno, la quale cioè tenga conto delle condizioni personali del danneggiato al fine di una reintegrazione patrimoniale effettiva e non correlata a parametri astratti[7].
Alcuni esempi
In caso di danno patrimoniale futuro da lesione personale, la prova può essere fornita anche con presunzioni semplici; tuttavia, per la quantificazione del danno il giudice non può ricorrere all’art. 1226 c.c. in quanto, se a seguito del sinistro la vittima subisce una riduzione del reddito, questa va dimostrata nel suo ammontare[8].
La liquidazione del danno da perdita di chance, se non può essere provata nel suo ammontare preciso, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., utilizzando la tecnica della determinazione dell’utile conseguibile, scontato percentualmente[9].
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell’applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale. Analogo principio è stato affermato anche con riferimento alla liquidazione del danno morale in relazione alla invalidità permanente a seguito di sinistro stradale[10].
[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[2] BIANCA, Diritto civile, 165
[3] VISINTINI, Risarcimento del danno, in Tratt. Rescigno, 9, I, Torino, 1984, 218
[4] BIANCA, Diritto civile, 166; ID., Dell’inadempimento, 401
[5] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[6] BRECCIA, 654
[7] VISINTINI, 219
[8] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[9] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[10] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
Giurisprudenza correlata:
“DANNO DA NASCITA INDESIDERATA”
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/09/2005) 20/10/2005, n. 20320
“DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE”
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 25/02/2011) 07/06/2011, n. 12408