Cass. Civ., Sez III, (data ud. 29/09/2015) 20/05/2016, n. 10402

i: La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all’art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un’attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un’amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l’invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l’animale fin da cucciolo). (Rigetta, App. Venezia, 22/08/2011)[1];

ii: Del danno cagionato da animale risponde ai sensi dell’ art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso salvo che provi il caso fortuito. (La controversia trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da una donna che era stata morsa alla mano destra dal pastore tedesco di un amico in occasione di una visita presso l’abitazione di costui)[2].


[1] CED Cassazione, 2016; Danno e Resp., 2016; Danno e Resp., 2017 nota di BERTELLI; Corriere Giur., 2017 nota di NATALE

[2] Quotidiano Giuridico, 2016