i: In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l’allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l’agire dell’animale e l’evento dannoso subito nonché – ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. (Rigetta, TRIBUNALE L’AQUILA, 06/02/2018)[1];
ii: In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell’art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi. (Rigetta, TRIBUNALE L’AQUILA, 06/02/2018)[2];
iii: Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ex art. 2052 c.c., la Regione convenuta, in quanto legittimata passiva, qualora reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, può – anche in quello stesso giudizio – agire in rivalsa contro detto ente, da essa indicato come effettivo responsabile e, in quest’ultimo caso, possono assumere rilievo – limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente – tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della medesima delega (anche sotto il profilo dell’assegnazione di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in questa ottica), così come ogni questione relativa al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela. (Rigetta, TRIBUNALE L’AQUILA, 06/02/2018)[3].
[1] CED Cassazione, 2020; Studium juris, 2021
[2] CED Cassazione, 2020; Studium juris, 2021
[3] CED Cassazione, 2020; Studium juris, 2021