i: Nel caso di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di copertura assicurativa, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è tenuta, ai sensi dell’art. 283, comma 1, lettera b, cod. ass., ad indennizzare la vittima entro il limite totale costituito dal prodotto del massimale minimo di legge (nella misura individuata “ratione temporis”) per il numero dei responsabili coobbligati, a condizione che il danneggiato abbia convenuto in giudizio l’impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante “ex lege” di tutti i coobbligati e che tale domanda venga accolta con conseguente condanna dei responsabili, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento dell’intero danno patito; qualora, infatti, sia convenuto uno solo dei corresponsabili oppure sia richiesta la condanna dell’impresa designata quale garante di uno soltanto di essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di condannare al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 07/06/2017)[1];
ii: In materia di assicurazione per r.c.a., l’aumento dell’importo minimo del massimale di legge di cui all’art. 128, comma 5, cod. ass. – incrementato da 0,77 a 2,5 milioni di Euro dall’art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2007 – opera dall’11 dicembre 2009 anche con riguardo alle obbligazioni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in ragione del rinvio dell’art. 283 cod. ass. al citato art. 128. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 07/06/2017)[2].
[1] CED Cassazione, 2020
[2] CED Cassazione, 2020