i: La circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente. (Rigetta, App. Torino, 16/01/2007)[1];
ii: Nel contratto di assicurazione, l’avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue che, ove un’assicurazione contro gli infortuni mortali preveda che il diritto all’indennizzo spetti nel caso di infortunio causato da sinistro stradale, mentre resti esclusa se la morte sia conseguenza di condizioni fisiche anormali della vittima, i beneficiari avranno l’onere di provare il nesso di causa tra sinistro e morte, mentre l’assicuratore avrà l’onere di provare la preesistenza di condizioni fisiche anormali. (Rigetta, App. Torino, 16/01/2007)[2].
[1] CED Cassazione, 2013
[2] CED Cassazione, 2013