Art. 1298

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo VII (Di alcune specie di obbligazioni), Sezione III (Delle obbligazioni in solido), in particolare:

Art. 1298 (Rapporti interni tra debitori o creditori solidali) “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.

L’art. 1298 c.c. disciplina i rapporti interni tra debitori e creditori solidali. In particolare il debitore che ha adempiuto l’obbligazione avrà azione di regresso verso gli altri per la parte eccedente la propria quota; analogamente, il creditore che ha ricevuto l’intera prestazione è tenuto a corrispondere a ciascuno degli altri creditori la propria percentuale[1].

L’azione di regresso sarà invece esperibile per l’intero nel caso in cui l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno solo dei consorti.

Il 2° comma della disposizione – che presume, se non risulta diversamente, l’uguaglianza delle quote – non si applica alle obbligazioni nascenti da fatto illecito, ove le quote sono proporzionali alla percentuale di responsabilità di ciascun debitore ai sensi dell’ art. 2055 c.c.; solo nel caso in cui sussista un dubbio, le colpe si presumono uguali[2].


[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli