Art. 1299

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo VII (Di alcune specie di obbligazioni), Sezione III (Delle obbligazioni in solido), in particolare:

Art. 1299 (Regresso tra condebitori) “Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta”.

Con l’art. 1299 c.c. si vuole evitare che il condebitore rimasto inattivo si avvantaggi della prestazione di altro debitore senza subire alcuna perdita[1]. Funzione dell’azione di regresso è, pertanto, il riequilibrio interno della prestazione, mediante la sua ripartizione tra i condebitori[2]; così il debitore solidale che ha adempiuto l’intero debito ha il diritto di ripetere dagli altri condebitori la quota di ciascuno di essi.

In merito al quantum, il regresso comprende, oltre al capitale, anche gli interessi legali dal momento del pagamento, oltre alle spese[3].

Con riferimento alla solidarietà passiva per il risarcimento dei danni da fatto illecito, l’azione di regresso è esperibile da parte del debitore che abbia risarcito l’intero danno, nei confronti degli altri corresponsabili, proporzionalmente alla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate[4].


[1] MAZZONI, Le obbligazioni solidali e indivisibili, in Tratt. Rescigno, 9, Torino, 1984, 618

[2] BIANCA, 720

[3] RUBINO, 244

[4] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli