Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo II (Dei contratti in generale), Capo I (Disposizioni preliminari), in particolare:
Art. 1322 (Autonomia contrattuale) “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative]. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
Ai sensi del 1° comma dell’art. 1322 c.c. in commento, nei limiti imposti dalla legge, le parti solo libere di determinare il contenuto del contratto.
Ai sensi del 2° comma, le parti sono libere di concludere contratti c.d. atipici, ovvero non rispondenti a nessuno degli schemi predisposti dal legislatore. Il contratto atipico pone all’interprete il problema (per altro non diverso da quello che pone il contratto tipico) del controllo della sua causa concreta la quale “non deve violare i limiti generali imposti all’autonomia privata e deve essere socialmente meritevole di tutela”[1]. La meritevolezza di tutela coincide con i limiti dell’ordine pubblico, del buon costume e della liceità. Essa si identifica con la causa, intesa come funzione economico-sociale del contratto[2].
[1] BIANCA, Diritto civile, III, Milano, 2000, 453
[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli