Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo II (Dei contratti in generale), Capo XI (Della nullità del contratto), in particolare:
Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.
L’art. 1418 c.c. rileva, nell’ambito della responsabilità medica, principalmente in tema di c.d. clausole claims made (si veda a tal riguardo la sezione LE CLAUSOLE CLAIMS MADE del presente sito).
Con il termine invalidità, si descrive, un negozio non valido ossia che non vale per il nostro ordinamento giuridico; con il termine inefficacia si indica, invece, l’inidoneità del negozio giuridico alla produzione degli effetti giuridici, indipendente dalla causa [1].
All’interno della categoria dell’invalidità si distingue tra nullità ed annullabilità, a seconda che la difformità dell’atto di autonomia negoziale rispetto al modello normativo sia più o meno grave. Entrambe presuppongono un giudizio di disvalore causato da un’anomalia della fattispecie, ma sono fenomeni che producono reazioni diverse[2].
In particolare il negozio viene qualificato nullo in tre ipotesi: a) per un difetto strutturale, ossia quando manchi o vi sia una grave anomalia anche di uno soltanto degli elementi costitutivi[3]; b) quando sia contrario a norme imperative; c) quando la nullità è specificamente comminata dal legislatore[4].
Viene invece definito annullabile il negozio in tre ipotesi: a) quando vi sia un vizio della volontà; b) quando sia posto in essere da una parte incapace (legale, giudiziale o naturale);e c) quando l’annullabilità è specificamente comminata dal legislatore[5].
Secondo la dottrina prevalente la nozione di nullità deve essere distinta da quella di inesistenza, con cui si indicano tutti i casi in cui non è possibile identificare alcuna fattispecie negoziale, per la mancanza del simulacro stesso della fattispecie.[6]
[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[3] TOMMASINI, Nullità, in ED, XXVIII, Milano, 1978, 868
[4] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[5] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[6] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
Giurisprudenza correlata:
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/11/2017) 19/01/2018, n. 1465
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 05/06/2018) 24/09/2018, n. 22437