Art. 1419

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo II (Dei contratti in generale), Capo XI (Della nullità del contratto), in particolare:

Art. 1419 (Nullità parziale) “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.

Il principio di conservazione del contratto è la regola (art. 1419 c.c.), mentre l’estensione della nullità all’intero negozio costituisce l’eccezione (si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità) e deve essere provata dalla parte che ha interesse (perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto) a far cadere il contratto[1].


[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli