Art. 1891

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:

Art. 1891 (Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta) “Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione”.

La norma di cui all’art. 1891 c.c. prevede il caso di chi stipula un contratto di assicurazione in nome proprio (contraente), ma per conto d’altri, cioè nell’interesse di un terzo (assicurato).

Il legislatore ha disciplinato due ipotesi distinte: l’assicurazione per conto altrui e l’assicurazione per conto di chi spetta, a seconda, rispettivamente, che la persona dell’assicurato sia determinata sin dalla stipulazione del contratto ( art. 963, 4° co.) ovvero solo successivamente; si ricorre a quest’ultimo tipo quando il contraente assicuri una cosa di cui sia sconosciuta o contestata la spettanza, ovvero se ne preveda il trasferimento e si voglia favorirlo con la contestuale circolazione dell’assicurazione[1]. L’assicurazione per conto altrui è invece generalmente utilizzata da chi intende assicurare i rischi relativi ad una cosa avuta in deposito o operi nell’ambito di una gestione d’affari per persona assente[2].


[1] Salandra

[2] De Gregorio, Fanelli