Art. 1893

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:

Art. 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) “Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose”.

Con riguardo all’equilibrio causale del contratto di assicurazione dobbiamo osservare che questo potrà anche, fin dall’origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o dalle reticenze dell’assicurato, che traendo in inganno l’assicuratore sull’entità del rischio assunto incidono conseguentemente sul rapporto tra il rischio stesso e l’ammontare del premio.

Al verificarsi delle suddette circostanze il Codice civile accorda all’assicuratore una tutela maggiore rispetto a quella cui avrebbe altrimenti diritto in virtù dei principi di diritto comune sull’annullamento del contratto per errore (art. 1428 c.c.)[1] o per dolo (art. 1439 c.c.)[2].

Nell’ambito del generale dovere di collaborazione dell’assicurato nella fase di conclusione del contratto ex  art. 1337 c.c., questo è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un’esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso, mentre l’assicuratore non è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato cosicché una sua eventuale indagine di fatto sulla situazione di rischio non esonera l’assicurato dall’obbligo suddetto. Tuttavia, sempre in virtù del principio di buona fede nelle trattative e nella conclusione del contratto, si riconosce che anche l’assicuratore dovrà almeno esplicitare le tipologie di informazioni rilevanti nella valutazione del rischio stesso[3].

Ex art. 1893 c.c., nel caso in cui l’assicurato aveva agito senza dopo o colpa grave, l’assicuratore potrà, sempre entro tre mesi dalla scoperta, recedere dal contratto (non potrà invece agire per l’annullamento). Ove prima della scoperta si sia verificato un sinistro, l’assicuratore dovrà all’assicurato un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed in ogni caso adeguato al reale stato delle cose. Il legislatore si limita a disciplinare l’ipotesi in cui l’assicuratore se avesse conosciuto il vero stato delle cose avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse, mentre nulla dice per il caso in cui non lo avrebbe concluso. Secondo la dottrina dominante si deve ritenere che nulla sia dovuto all’assicurato[4].


[1] Articolo 1428 c.c. (Rilevanza dell’errore) “L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente”.

[2] Articolo 1439 c.c. (Dolo) “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.

[3] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[4] Scalfi