Art. 1896

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:

Art. 1896 (Cessazione del rischio durante l’assicurazione) “Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Nel caso in cui il rischio assicurativo dovesse cessare di esistere successivamente alla conclusione del contratto, allora lo stesso si scioglierebbe ex art. 1896 c.c. per sopravvenuta mancanza di causa. In tal caso i premi saranno dovuti fino al momento in cui la cessazione del rischio sia comunicata all’assicuratore ovvero fino a quando lo stesso non ne venga comunque a conoscenza.