Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:
Art. 1898 (Aggravamento del rischio) “Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso”.
Il rischio può, in pendenza del contratto di assicurazione, diminuire (art. 1897 c.c.) o aggravarsi (art. 1898 c.c.), in entrambi i casi si determina un’alterazione dell’equilibrio causale fra le prestazioni, ovvero un’alterazione tra l’ammontare del premio e l’entità del rischio. L’assicuratore ha facoltà di sciogliere il contratto, con il recesso, salvo che non preferisca ridurre (art. 1897 c.c.) o aumentare (art. 1898 c.c.) l’entità del premio medesimo.
Con riguardo appunto alla sopravvenuta onerosità del contratto per uno dei contraenti (artt. 1897, 1898 c.c.), va evidenziato che la regolamentazione prevista in ambito assicurativo non è in linea – almeno per ciò che riguarda la posizione dell’assicuratore – né con i principi generali (art. 1467, co. 3, c.c.)[1], né con quelli speciali (art. 1664, co. 1, c.c.)[2] sulla onerosità sopravvenuta del contratto. Infatti, in caso di diminuzione del rischio, a fronte del diritto dell’assicurato di pagare un premio minore, l’assicuratore non subisce la risoluzione (fatta salva l’offerta di riduzione a equità) secondo lo schema di cui all’art. 1467 co. 3, c.c., né è tenuto ad accettare la riduzione del premio (e dunque l’adeguamento del contratto) sulla base del modello di revisione ex art. 1664 c.c., ma ha la “facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno nel quale è stata fatta la comunicazione” (art. 1897, co. 1, c.c.); in caso di aggravamento, ossia di maggior onerosità per l’assicuratore, questi, sempre in deroga ai comuni principi appena enunciati, non è tenuto ad accettare il premio maggiore che l’assicurato eventualmente potrebbe essere disposto a versare, ma può liberamente recedere dal contratto[3].
Tale disciplina speciale ha la funzione di proteggere la massa degli assicurati, consentendo all’assicuratore di valutare i comportamenti più opportuni per preservare la comunione dei rischi.
[1] Articolo 1467 c.c. (Contratto con prestazioni corrispettive) “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
[2] Articolo 1664 c.c. (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione) “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.
[3] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019