Art. 1900

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:

Art. 1900 (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti) “L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore”.

L’art. 1900 c.c., rubricato “Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti” ha la ratio di evitare che la garanzia assicurativa crei l’interesse alla provocazione del sinistro[1].

Nel 1° co. il legislatore esclude la garanzia se l’evento è provocato con dolo o colpa grave da un soggetto interessato (contraente, assicurato o beneficiario)[2]. Secondo la dottrina dominante per dolo deve intendersi coscienza e volontà dell’atto pregiudizievole; deve, dunque, sussistere la consapevolezza da parte dell’agente di provocare l’evento dannoso[3].

In ordine alla sussistenza della colpa grave di cui alla norma in commento, questa non deve essere valutata con riferimento ad uno specifico onere di diligenza in base all’attività svolta dall’assicurato, come invece previsto dall’ art. 1176[4] c.c.

Poiché la colpa grave si pone quale fatto impeditivo, l’onere della prova fa capo all’assicuratore.

Con riferimento alla gravità della colpa dell’assicurato, la Cassazione assecondando una prassi consolidata nel mercato assicurativo, che tende a considerare grave ogni comportamento colposo dell’assicurato, a prescindere da una sua valutazione caso per caso, ha sostenuto che la condotta dell’assicurato è da considerarsi gravemente colposa ogni volta che assume una rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito. La Cassazione ha misurato pertanto il grado di colpevolezza dell’assicurato in base alla rilevanza della sua condotta sulla produzione dell’evento garantito, riconoscendo la sussistenza di una negligenza rilevante ai sensi della norma in esame ogniqualvolta l’azione o l’omissione dell’assicurato sia ritenuta causa sufficiente a determinare l’evento. Contrariamente in dottrina si è ritenuto che la condotta deve essere in ogni caso valutata in concreto ed in caso di condotte diversamente colpose si avranno fattispecie diverse, con diversi effetti sulla misura del risarcimento spettante all’assicurato[5].

Ai sensi del secondo comma, invece, le persone del cui fatto l’assicurato risponde e per cui il legislatore prevede che l’assicuratore sia tenuto ad indennizzare il sinistro anche in caso di dolo o colpa grave sono i soggetti di cui quello è responsabile a titolo di colpa in vigilando o per un rapporto di preposizione[6].

Il legislatore ammette che le parti con una clausola espressa prevedano la copertura dei rischi causati da colpa grave del contraente assicurato, ma in tal caso l’eventuale colpa del beneficiario nella determinazione del sinistro rimane soggetta alla previsione del 1° co.

Anche il 2° co. è derogabile ma devono essere specificamente approvate per iscritto, dato il loro carattere vessatorio (art. 1341 c.c.)[7], le clausole con cui le parti prevedono l’esclusione da responsabilità dell’assicuratore per il sinistro cagionato dai dipendenti dell’assicurato con colpa grave o escludono l’indennizzo anche in caso di colpa lieve dell’assicurato stesso[8].

Infine si segnala che secondo parte della dottrina la norma si applica esclusivamente alle assicurazioni contro i danni, salvo l’ipotesi di assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo e a beneficio di un altro terzo[9]. Si ritiene inoltre che non trovi applicazione nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli e dei natanti perché in tal caso dovrebbe prevalere l’esigenza di tutela del danneggiato[10].


[1] VOLPE PUTZOLU

[2] SALANDRA

[3] Donati

[4] Articolo 1176 c.c. (Diligenza nell’adempimento) “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

[5] Santoro

[6] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[7] Articolo 1341 c.c. (Condizioni generali di contratto) “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

[8] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[9] Fanelli

[10] Scalfi