Art. 1901

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:

Art. 1901 (Mancato pagamento del premio) “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita”.

Nell’ambito delle disposizioni generali del contratto di assicurazione occorre analizzare il disposto dell’art. 1901 c.c. e le problematiche di massima importanza che solleva.

Caratteri fondamentali del premio:

indivisibile, per cui quello relativo al periodo in corso non può essere frazionato per periodi più brevi (giorni, settimane) spettando, quindi, per intero all’assicuratore anche se durante tale periodo la garanzia cessa anticipatamente o resta sospesa ( artt. 1892, 1893, 1896, 1897 e 1898)[1]; il fondamento di tale principio è nello stretto legame tra comunione dei rischi e riscossione dei premi[2];

irripetibile poiché in nessun caso, neppure quando il contratto è nullo o annullabile, ha luogo la ripetizione dei premi pagati[3].

Il premio può essere pagato in un’unica soluzione o periodicamente in relazione ai singoli periodi in cui è suddiviso il rapporto assicurativo; per periodo si deve intendere l’unità di tempo (costituita da un anno) in relazione alla quale sono calcolate le tariffe dei premi. Le parti possono però convenire di suddividere il premio in più rate (mensili, bimestrali o semestrali) per facilitarne il pagamento[4].

Il premio deve essere pagato anticipatamente e sempre prima dell’inizio del periodo assicurativo cui il premio si riferisce[5]. In particolare il primo premio (o la prima rata di esso) deve essere corrisposto al momento della conclusione del contratto (1° co.), mentre i premi successivi devono essere pagati entro un termine di tolleranza di quindici giorni per le assicurazioni contro i danni (2° co.) e venti per le assicurazioni sulla vita ( art. 1924, 2° co.)[6].

Obbligato al pagamento del premio è l’assicurato; nell’assicurazione conclusa in nome e per conto altrui è il rappresentato (art. 1890 c.c.), mentre in quella conclusa per conto altrui o per conto di chi spetta lo stipulante (art. 1891 c.c.).

Si ha inadempimento dell’assicurato quando il pagamento non avviene o non avviene secondo le modalità suddette o secondo quelle stabilite dalle parti[7]. In tali casi la norma in commento prevede la sospensione[8] della garanzia assicurativa, in via immediata se non viene corrisposto il primo premio (1° co.), dopo un periodo di tolleranza di quindici giorni in caso di mancato pagamento dei premi successivi (2° co.).

Per effetto della sospensione l’assicuratore non è tenuto alla sua prestazione se si verifica l’evento previsto nella polizza – a meno che le parti abbiano subordinato la conclusione del contratto al pagamento del premio (art. 1887 c.c.), nel qual caso il contratto è inesistente -, fermi restando gli obblighi dell’assicurato[9].

Si è ritenuto di rinvenire nella disposizione dell’art. 1901 c.c. un’applicazione dell’istituto generale dell’eccezione di inadempimento, di cui all’ art. 1460[10] c.c. non potendo, pertanto, l’assicuratore rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l’assicuratore abbia manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione , ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro.

Risulta pertanto agevole, a contrario, notare che l’assicuratore non sarà tenuto al risarcimento (in quanto non costituisce un’ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 c.c.) in caso di accettazione del premio tardivo senza riserve e pagato dall’assicurato successivamente alla verificazione di un sinistro di cui la compagnia assicuratrice non abbia avuto alcuna notizia.

Alla sospensione può seguire la riattivazione della polizza, in caso di pagamento integrale da parte dell’assicurato dei premi scaduti nonché degli interessi moratori, salvo che l’assicuratore abbia già proposto l’azione per la risoluzione del contratto ( art. 1453 c.c.); l’adempimento in ogni caso ha efficacia ex nunc con conseguente esclusione dell’indennizzo per i sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione[11].

Se l’inadempimento si protrae per un semestre dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento il 3° co. prevede la risoluzione del contratto ipso iure (la norma vuole tutelare l’assicurato da eventuali inerzie, posto che il pagamento dei premi rimane da questo dovuto). L’assicuratore può però evitare la risoluzione del contratto se entro il termine suddetto “agisce per la riscossione”, infatti dopo la risoluzione non è più possibile la riattivazione del contratto ma soltanto la stipula di un nuovo contratto[12].


[1] SCALFI

[2] DE GREGORIO, FANELLI

[3] VOLPE PUTZOLU

[4] GASPERONI

[5] VOLPE PUTZOLU, 83

[6] CASTELLANO, SCARLATELLA

[7] DONATI

[8] Poiché la sospensione è stabilita a tutela dell’interesse individuale dell’assicuratore questo può validamente rinunziarvi, anche tacitamente, purché il relativo comportamento manifesti una chiara volontà in tal senso; un’eventuale clausola che preveda la rinuncia dell’assicuratore non ha carattere vessatorio ( art. 1341, 2° co.).

[9] DE GREGORIO, FANELLI

[10] Art. 1460 c.c. (Eccezione d’inadempimento) “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.

[11] SALANDRA

[12] DONATI