Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:
Art. 1904 (Interesse all’assicurazione) “Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno”.
Il contratto di assicurazione contro i danni, specificamente disciplinato nel Codice civile agli artt. 1904 ss., ha la funzione tipica di coprire i rischi cui sono esposti i beni o i diritti patrimoniali dell’assicurato.
L’art. 1904 c.c. sancisce la nullità del contratto se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, l’assicurato non ha alcun interesse al risarcimento del danno. L’interesse all’assicurazione, infatti, è un elemento essenziale del contratto di assicurazione contro i danni stesso; consiste nella possibilità, per l’assicurato, di subire un danno per la perdita o per il deterioramento di un proprio bene, o comunque per la lesione di un interesse di natura economica[1].
L’interesse è quello soggettivo e concreto ad essere indennizzati, in tutto o in parte, per le conseguenze dannose della realizzazione di un rischio[2].
Pertanto è necessario che tra soggetto e bene sussista una relazione qualificata, tale cioè che il bene sia idoneo a soddisfare un interesse giuridicamente rilevante dell’assicurato[3]. Ancora, in virtù del principio indennitario, tale non è l’interesse di chi si sia assicurato contro i danni a un terzo che gli sia del tutto estraneo e con il quale non abbia alcun rapporto giuridico (infatti in tal caso si dovrebbe parlare più propriamente di scommessa e non di assicurazione). Se l’interesse viene meno nel corso del contratto, questo si scioglie a norma dell’art. 1896 c.c.
L’interesse dev’essere: (i) specifico, ovvero deve risultare contrattualmente qualificata la natura particolare del rapporto (proprietà, usufrutto, deposito, locazione, ecc.) fra l’assicurato ed il bene; (ii) lecito, infatti l’eventuale illiceità dell’interesse renderebbe illecita altresì la causa del contratto stesso ai sensi dell’ art. 1343[4] c.c. e con gli effetti dell’ art. 1418[5] c.c.; (iii) attuale, nel senso che esso deve esistere nel momento in cui ha inizio l’efficacia dell’assicurazione; (iv) e di natura economica, ossia deve trattarsi di un interesse suscettibile di valutazione in denaro.
L’interesse alla stipulazione di tale contratto è ravvisabile non solo in capo al proprietario od al titolare di altro diritto reale sulla cosa assicurata. Ciò che conta, infatti, è l’esistenza di un qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale un soggetto sia tenuto a sopportare il danno patrimoniale derivante da un evento dannoso. Così l’interesse è stato ad esempio riconosciuto in capo in capo al detentore temporaneo della cosa, al depositario, al vettore, al comodatario, al possessore, al mutuante, all’acquirente con patto di riservato dominio, al compratore non ancora divenuto proprietario, all’utente in leasing, al creditore (assicurazione di credito), a qualunque individuo, quanto, ad esempio, all’assicurazione contro gli infortuni[6].
Con riguardo al tema dell’assicurazione in nome altrui, per conto altrui e per conto di chi spetta, l’interesse all’assicurazione, rilevante ai sensi dell’art. 1904 c.c. per la validità del contratto, deve essere individuato in capo al solo assicurato-terzo, mentre, l’interesse dello stipulante, in applicazione dell’ art. 1411[7] c.c., può anche risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine[8].
[1] De Cupis
[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[3] Fanelli
[4] Art. 1343 c.c. (Causa illecita) “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”.
[5] Art. 1418 c.c. (Cause di nullità del contratto) “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa [1343], l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.
[6] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[7] Art. 1411 c.c. (Contratto a favore di terzi) “È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”.
[8] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
Giurisprudenza correlata:
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/11/2017) 19/01/2018, n. 1465
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 05/06/2018) 24/09/2018, n. 22437