Art. 1905

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1905 (Limiti del risarcimento) “L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

L’articolo 1905 c.c. limita il risarcimento all’entità del danno effettivamente sofferto dall’assicurato. Infatti il pagamento eventualmente dovuto dall’assicuratore in caso di sinistro non può avere altra natura che di risarcimento del danno; l’assicurato non può ricavare alcun vantaggio dal sinistro (si vuole così evitare che l’assicurato abbia interesse alla verificazione del sinistro medesimo). Tale caratteristica è conseguenza diretta del principio indennitario, che innerva l’intera disciplina.

Ancora, a mente del 2° comma dell’art. 1905 c.c., il danno risarcibile è di regola solo il c.d. danno emergente (la mera deminutio patrimonii) e non anche il lucro cessante. Infatti assicurato e assicuratore dovranno specificamente accordarsi circa la risarcibilità del profitto sperato o del mancato guadagno (si veda art. 1223[1] c.c.).

Il limite della deminutio patrimonii non comprende tuttavia la svalutazione monetaria della cosa, che è suscettibile di automatico adeguamento. Infatti la previsione di un massimale come limite della responsabilità dell’assicuratore è inidonea a trasformare l’obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.

Nel caso di colpevole ritardo dell’assicuratore nell’erogazione del risarcimento, l’assicurato avrà anche diritto agli interessi moratori. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tali interessi saranno sempre dovuti, anche nel caso in cui, aggiunti al capitale, superino il massimale di polizza (c.d. responsabilità ultramassimale); tuttavia tale domanda non può ritenersi contenuta implicitamente nella domanda che il danneggiato propone nei confronti dell’assicurazione, deve invece essere formulata separatamente e tempestivamente.


[1] Articolo 1223 Codice Civile (Risarcimento del danno) “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.


Giurisprudenza correlata:

“PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO”

Cass. Civ., Sez. Unite, (data ud. 10/04/2002) 10/04/2002, n. 5119