Art. 1906

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1906 (Danni cagionati da vizio della cosa) “Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato. Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito”.

Secondo il disposto del 1° comma dell’art. 1906 “Danni cagionati da vizio della cosa”, l’assicuratore non risponde per il vizio c.d. intrinseco della cosa, non preventivamente denunciato dall’assicurato, che abbia causato il sinistro. Ex 2° comma, invece, ovvero in caso di vizio intrinseco della cosa che abbia solo aggravato il danno; l’assicuratore sarà tenuto a risarcire unicamente un ammontare di danno pari a quello che si sarebbe verificato in assenza del vizio stesso.

Possiamo notare il coordinamento tra la presente norma e le previsioni contenute nell’ art. 1892 c.c. e nell’ art. 1893 c.c. (in tema di dichiarazioni inesatte e reticenti con o senza dolo o colpa grave) che riguardano, invece, l’aspetto preliminare della validità e/o dell’efficacia del contratto medesimo.

Il potere dispositivo delle parti consente di dedurre in assicurazione non già i vizi connaturali della cosa, ma il così detto vizio accidentale, non intrinseco ma cagionato dalla casualità degli eventi[1].

La prova del vizio, quale fatto impeditivo del sorgere dell’obbligo indennitario, grava di regola sull’assicuratore. Rientra tuttavia tra i poteri delle parti convenire l’inversione di tale onere dimostrativo[2].


[1] Morozzo della Rocca; Santi

[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli