Art. 1907

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1907 (Assicurazione parziale) “Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”.

Nell’assicurazione parziale di cui all’art. 1907 c.c., il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa. In tal caso non solo i danni eccedenti il valore assicurato restano a carico dell’assicurato, trattandosi di rischio non coperto dall’assicurazione, ma resta altresì a suo carico anche una parte del rischio coperto. La regola, detta proporzionale, è che l’assicuratore risponde dei danni in proporzione alla parte del valore del bene che risulta assicurata[1].


[1] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019