Art. 1909

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1909 (Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose) “L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio”.

Gli articoli 1908 e 1909 c.c. tendono al fine di evitare che l’assicurato si trovi nella condizione di avere interesse alla verificazione del sinistro.

Dall’art. 1909 c.c., insieme con le norme di cui agli articoli 1905 e 1908 c.c., emerge chiaramente l’imperatività e l’inderogabilità del principio indennitario.

Ex. 1° comma il contratto di assicurazione in cui l’assicurato abbia dolosamente sovrassicurato il bene è sanzionato con la nullità, in tal caso se l’assicuratore è in buona fede ha diritto a far propri i premi nel periodo di assicurazione in corso.

Ex. 2° comma, invece, l’eventuale sovrastima eseguita senza dolo viene ridotta ope legis nei limiti del valore effettivo del bene e l’assicurato ha diritto, per il futuro, ad una riduzione proporzionale del premio.

Si è affermato che la presente nullità ha carattere assoluto e può quindi essere rilevata anche d’ufficio[1]. Mentre la sperequazione intervenuta in corso di rapporto determina un’ipotesi di nullità sopravvenuta[2].

Per dolo dell’assicurato si intende l’intenzionale esagerazione del valore assicurabile ed assicurato, al fine di ottenere un indebito lucro. La prova spetta all’assicuratore.

Dal principio indennitario consegue anche il vasto tema della compensatio lucri cum damno (si veda a tal riguardo la sezione “IL PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO” del presente sito).


[1] FANELLI; DONATI

[2] FANELLI


Giurisprudenza correlata:

“PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO”

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15535

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15536