Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:
Art. 1910 (Assicurazione presso diversi assicuratori) “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.
Analizzando la disciplina di cui agli articoli 1910 e 1911 c.c., rispettivamente rubricati “Assicurazione presso diversi assicuratori” e “Coassicurazione”; notiamo subito che il limite del risarcimento opera anche quando il medesimo rischio sia assicurato, con una pluralità di contratti di assicurazione, presso più assicuratori (art. 1910 c.c.); ovvero quando più compagnie assicurative si obbligano, con il medesimo contratto, per quote di rischio determinate (art. 1911 c.c. – solitamente riguarda rischi particolarmente ingenti che richiedono l’intervento di più garanti a copertura dell’eventuale verificazione dell’evento dannoso).
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, dunque, vengono stipulati diversi contratti assicurativi a copertura del medesimo rischio; l’assicurato deve in tal caso avvisare tutti gli assicuratori dell’esistenza di più coperture (e in caso di sinistro avvisare tutti dello stesso, specificando altresì il nominativo delle altre assicuratrici) e il risarcimento complessivo del sinistro non potrà superare l’entità del danno effettivamente patito. L’assicurato è libero di scegliere a quale assicuratore chiedere il risarcimento, a mente del quarto co., infatti, l’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Fermi i presenti limiti le assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente e non via sussidiaria o complementare l’una rispetto all’altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all’indennità fino al limite della somma assicurata.
E’ prevista la sanzione della perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa del primo obbligo di avviso. In assenza di diversa previsione contrattuale, per l’avviso vige il generale principio della libertà di forma[1]. A tal riguardo si segnala che, secondo la giurisprudenza, le parti possono anche pattuire che l’assicurato decada dal diritto all’indennizzo per il solo fatto della stipulazione di una assicurazione successiva ovvero per la semplice omissione dell’avviso, a prescindere dalla sua natura dolosa o colposa.
Quanto al dolo, esso va differenziato dalla colpa (anche grave) e, pertanto, deve consistere nella cosciente volontà di non tenere informati i vari assicuratori delle altre assicurazioni. In tal modo, può ragionevolmente escludersi ove l’avviso sia dato in occasione del sinistro[2]. In virtù della generale previsione di cui all’art. 2697 c.c. l’onere della prova spetta all’assicuratore.
[1] SALANDRA
[2] FANELLI