Art. 1911

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1911 (Coassicurazione) “Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”.

Analizzando la disciplina di cui agli articoli 1910 e 1911 c.c., rispettivamente rubricati “Assicurazione presso diversi assicuratori” e “Coassicurazione”; notiamo subito che il limite del risarcimento opera anche quando il medesimo rischio sia assicurato, con una pluralità di contratti di assicurazione, presso più assicuratori (art. 1910 c.c.); ovvero quando più compagnie assicurative si obbligano, con il medesimo contratto, per quote di rischio determinate (art. 1911 c.c. – solitamente riguarda rischi particolarmente ingenti che richiedono l’intervento di più garanti a copertura dell’eventuale verificazione dell’evento dannoso).

La coassicurazione presuppone l’accordo di tutte le parti del contratto, assicurato e assicuratori che ripartiscono il rischio tra di loro; si differenzia pertanto anche dalla riassicurazione, dove l’assicurato resta estraneo agli accordi tra le diverse imprese assicuratrici. A differenza della riassicurazione il limite dell’obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che, della ripartizione del rischio tra più assicuratori, il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito ad una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della coassicurazione[1].

A norma dell’art. 1888[2] c.c. il contratto di coassicurazione è soggetto a forma scritta ad probationem e non anche ad substantiam.

Ove sia inserita nel contratto la cd. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte[3]. Si noti, tuttavia, che la clausola di delega non elimina la caratteristica saliente della coassicurazione, e cioè l’assunzione pro quota dell’obbligo di pagare l’indennità, né conferisce – salvo patto contrario – la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori, con la conseguenza che l’assicuratore delegato, come non può essere convenuto in giudizio per l’intero pagamento dell’indennità, così non può agire in giudizio in via di surroga, ai sensi dell’ art. 1916 c.c., per ottenere dal danneggiante il pagamento dell’intera indennità, essendo il suo diritto limitato alla quota su di lui gravante. Ove, però, la polizza, oltre alla clausola di delega, autorizzi uno dei coassicuratori alla “gestione diretta” delle controversie con l’assicurato, detto soggetto, evocato in giudizio dall’assicurato anche per il pagamento della quota di spettanza di altro coassicuratore, proprio in virtù di tale mandato, è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di quest’ultimo e, quindi, ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, della corrispondente quota delle spese processuali, ai sensi dell’ art. 1720[4], 1° co., trattandosi di spese occorrenti per l’esecuzione del mandato[5].


[1] CED, Cassazione, 2003

[2] Art. 1888 (Prova del contratto) “ Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale”.

[3] CED, Cassazione, 2017

[4] Art. 1720 (Spese e compenso del mandatario) “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico”.

[5] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli