Art. 1914

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1914 (Obbligo di salvataggio)  “L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato”.

L’art. 1914 c.c. disciplina il c.d. obbligo di salvataggio a carico dell’assicurato sulle cose oggetto di assicurazione. 

La natura giuridica è diversamente qualificata come onere[1], ovvero come obbligo[2]. Ad ogni modo esso impone all’assicurato di attivarsi per evitare il sinistro, oltre che per evitare il danno o per attenuarne la portata. La sua inosservanza, dolosa o colposa, comporta, ai sensi dell’ art. 1915 c.c., la liberazione totale o parziale dell’assicuratore dalla sua obbligazione[3].

E’ possibile che il dovere di attivarsi si manifesti anche prima del verificarsi dell’evento causale del danno, se le circostanze sono tali da fare ritenere il sinistro imminente o comunque fatale, in mancanza di un appropriato e, tempestivo tentativo di impedirne la realizzazione[4].

Nello svolgimento dell’attività di salvataggio, sia precedente che successiva rispetto al verificarsi del danno, l’assicurato deve prestare la diligenza propria del buon padre di famiglia. Qualora le parti abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità  ad evitare l’evento dannoso e la loro inosservanza non fa sorgere l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo, ove l’evento si verifichi indipendentemente da tale inosservanza, e ciò non per la violazione dell’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c. c., bensì perché non si è realizzato l’oggetto stesso del contratto di assicurazione[5].

Qualora l’assicuratore intervenga in prima persona nelle operazioni di salvataggio (in tal caso il 4° comma statuisce tale intervento non pregiudica i diritti dell’assicurato), l’assicurato è tenuto ad osservare le sue istruzioni e, quindi, è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’averle eseguite[6].

A mente del 2° comma, invece, l’assicuratore deve rimborsare all’assicurato le spese che questo ha sostenuto per il salvataggio; tale obbligo sarebbe una disposizione di ordine pubblico, che non può essere escluso o derogato in peius per l’assicurato[7], e ciò anche quando l’ammontare di esse, sommato all’entità del danno, superi la somma assicurata, ed anche ove l’azione di salvataggio si sia rivelata inutile.

In tema di responsabilità civile si è osservato l’obbligo di salvataggio impone all’assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio.


[1] DONATI

[2] FANELLI

[3] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[4] SALANDRA

[5] CED, Cassazione, 1987

[6] SALANDRA

[7] MOROZZO DELLA ROCCA