Art. 1915

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1915 (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio) “L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.

L’art. 1915 c.c. sanziona con la perdita totale (1° comma) o parziale (2° comma) del diritto all’indennizzo, rispettivamente, il dolo (1° comma) o la colpa (2° comma) dell’assicurato nell’inadempimento degli obblighi di avviso o salvataggio. Ai fini della perdita dei benefici non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, è infatti sufficiente la consapevolezza dell’obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.

Si ritiene che la norma in esame possa essere derogata solo in favore dell’assicurato e devono, pertanto, ritenersi nulle e prive di effetto le clausole contrattuali che stabiliscono la perdita totale dell’indennità anche in caso di inadempienza colposa[1]; saranno altresì nulle le clausole che dispongano la perdita automatica dell’obbligo di garanzia anche in caso di inadempimento incolpevole perché riconducibile, ad esempio, a caso fortuito o forza maggiore.

In caso di assicurazione parziale di cui all’art. 1907 c.c., la riduzione prevista al 2° comma (colpa) dell’art. 1915 c.c. opera prendendo come base il valore parziale effettivamente assicurato, e non con riguardo al valore totale della cosa.

In caso di dolo la prova di questo spetta all’assicuratore; la colpa, invece, si presume[2].


[1] CASTELLANO, SCARLATELLA

[2] CED, Cassazione, 1989