Art. 1917

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1917 (Assicurazione della responsabilità civile) “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”.

Il contratto di assicurazione contro la responsabilità civile, specificamente disciplinato all’art. 1917 del Codice civile, ha la funzione tipica di tutelare il patrimonio dell’assicurato contro l’eventuale responsabilità di questo nei confronti di un terzo soggetto. E pertanto, pur essendo species del genus dell’assicurazione contro i danni (essendo inserito nella medesima sezione del Codice), non protegge l’assicurato dal perimento o deterioramento di un oggetto di sua proprietà (es. furto, incendio); l’impresa assicuratrice invece si impegna a coprire, in assenza di dolo, il danno arrecato al terzo.

Nelle polizze in questione manca una corrispondenza diretta tra il valore del bene assicurato e il premio da corrispondere. Nell’assicurazione di responsabilità civile per calcolare il premio non si può usare il valore della cosa esposta al rischio; si usa un valore che nulla ha a che vedere con il rischio assicurato, dacché: (i) il bene a rischio è la salute o il patrimonio del terzo danneggiato ed è indeterminato e indeterminabile a priori; (ii) l’assicurato risponde del danno con tutto il suo patrimonio (art. 2740[1] c.c.); (iii) l’attività o il fatto dell’assicurato sono solo strumentali al sinistro[2]. Non è possibile determinare a priori il valore del bene danneggiabile (oggetto implicito dell’assicurazione) – rappresentato dal patrimonio (danni a cose) o dalla salute (lesione a persona o morte) altrui, posto che la potenzialità di arrecare pregiudizio è indeterminabile e potenzialmente il vulnus può interessare chiunque – di tal ché l’assicuratore deve ripiegare su massimali, ovvero limiti di risarcimento, in base ai quali determina il premio, tenuto contro dell’attività dell’assicurato (che dà la misura di rischio) e dell’intensità con la quale viene svolta, utilizzando parametri quali la retribuzione, il fatturato, il numero dei dipendenti, che danno la misura della possibile frequenza dei sinistri[3].

I danni al terzo possono derivare da un comportamento illecito dell’assicurato, contrattuale od extracontrattuale, o dei quali, ad altro titolo, lo stesso sia dichiarato dalla legge responsabile.

Determinate attività umane, in cui il rischio assume un particolare rilievo sociale, sono disciplinate da leggi speciali (es. la disciplina sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla L. 24.12.1969, n. 990, oggi contenuta nel codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7.9.2005, n. 209; la L. 08.03.2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”; e la L. 24.12.1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli incidenti di caccia).

Con riguardo al dolo, per evitare che l’assicurato eserciti l’attività coperta dal contratto senza la necessaria diligenza, il 1° co. della norma in commento esclude la copertura del rischio derivante da comportamento doloso. Le parti, tuttavia, possono concordare di ampliare l’esclusione della copertura assicurativa anche ai casi di colpa grave o gravissima.

Analizzando il 2° comma si nota che pur restando in facoltà dell’assicuratore pagare direttamente al terzo danneggiato, dandone comunicazione all’assicurato, titolare del diritto all’indennizzo è esclusivamente l’assicurato medesimo. Ciò deriva dal fatto che il terzo non è parte contrattuale. Detta facoltà, tuttavia, si tramuta in obbligo qualora l’assicurato lo richieda. In nessun caso, però, il terzo danneggiato acquista diritti od azioni dirette nei confronti dell’assicuratore. Da ciò discende ulteriormente che il terzo danneggiato, salve le ipotesi espressamente previste dalla legge, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore, né a titolo contrattuale né extracontrattuale.

Dal 3° comma può ricavarsi la norma per cui le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione risarcitoria del danneggiato sono a carico all’assicuratore fino al quarto della somma assicurata e ciò anche oltre i limiti del massimale. Tuttavia se la somma dovuta al danneggiato superi tale massimale, esse vanno ripartite tra assicuratore ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Occorre pertanto rilevare una differenza: (i) le spese giudiziali, al cui pagamento l’assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell’art. 1917 c.c., gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (e ciò anche nel caso in cui nessun danno sia stato riconosciuto al terzo); (ii) mentre le spese sopportate dall’assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del 3° co. del medesimo articolo, a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale.

Si è posto il problema se il debito dell’assicuratore debba qualificarsi come debito di valore o debito di valuta. Prevalente in giurisprudenza è la seconda soluzione.

Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria; la previsione di un massimale come limite della responsabilità dell’assicuratore è inidonea a trasformare l’obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.

La responsabilità ultramassimale dell’assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell’assicuratore nell’adempiere al suo obbligo di risarcire il danno.

La responsabilità per mala gestiodell’assicuratore può configurarsi, oltre che in caso di ritardo nel risarcimento, anche per non aver accettato favorevoli proposte transattive, o per non aver eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l’obbligazione di corrispondere l’indennità in modo da evitare che l’obbligazione risarcitoria aumenti ingiustificatamente in suo pregiudizio.


[1] Art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale) “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

[2] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019

[3] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019