Art. 1932

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione V (Disposizioni finali), in particolare:

Art. 1932 (Norme inderogabili) “Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge”.

L’art. 1932 c.c. intende tutelare la parte debole del rapporto contrattuale. Infatti, prevede che in caso deroga, di una delle disposizioni espressamente citate, in senso sfavorevole all’assicurato, le stesse saranno sostituite di diritto con le corrispondenti previsioni normative.