Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 10/06/2020, n. 11112

i: La liquidazione del risarcimento delle conseguenze dannose derivate dalla lesione della libertà di autodeterminazione terapeutica deve operarsi in via equitativa, anche utilizzando il danno biologico c.d. “differenziale” quale parametro oggettivo di riferimento, valorizzando la differenza tra danno alla salute e danno all’autodeterminazione, non potendo tale risarcimento coincidere con l’importo astrattamente dovuto in favore del danneggiato a titolo di danno biologico e patrimoniale in caso di lesione dell’integrità psico-fisica. Rimane escluso, in ogni caso, il risarcimento del danno c.d. “riflesso” da lesione dei rapporti parentali poiché condizione di risarcibilità è la connessione causale con la lesione della salute del familiare[1];

ii: In materia di responsabilità sanitaria, l’inadempimento all’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale, a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute, posto che, se nel primo caso l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato correttamente informato, ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, il cui onere probatorio grava sul paziente[2].


[1] Danno e Resp., 2021

[2] Danno e Resp., 2021 nota di GUASTADISEGNI