Cass. Civ., Sez III, Sent., (data ud. 22/03/2017) 12/05/2017, n. 11785

i: Allegata e dimostrata da parte dell’automobilista danneggiato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente[1];

ii: In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, l’accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso prescinde dall’accertamento dell’intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l’esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell’insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni[2].


[1] Quotidiano Giuridico, 2017

[2] Massima redazionale, 2017