Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2013) 16/05/2013, n. 11950

i: La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (Rigetta, App. Milano, 29/01/2007)[1];

ii: Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l’operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili. (Rigetta, App. Milano, 29/01/2007)[2];

iii: Deve ritenersi preclusa, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell’esecuzione di un intervento, costituendo domanda nuova rispetto a quella – proposta in primo grado – basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il loro fondamento, atteso che solo quest’ultima si collega alla condotta colposa del medico nell’esecuzione della prestazione, inesattamente adempiuta, e non, invece, all’omessa informazione in sé. (Rigetta, App. Milano, 29/01/2007)[3].


[1] CED Cassazione, 2013

[2] CED Cassazione, 2013

[3] CED Cassazione, 2013