Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/02/2018) 22/05/2018, n. 12564

In materia di infortunistica stradale

i: In materia di risarcimento danni da perdita del congiunto, dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto[1];

ii: Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 29/09/2010)[2]; e

iii: Dal computo del risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per fatto illecito altrui non deve sottrarsi il valore capitale della pensione di reversibilità riconosciuta dall’Inps al familiare superstite a seguito della morte del congiunto[3].


[1] Foro It., 2018; Sito Il caso.it, 2018

[2] CED Cassazione, 2018; Giur. It., 2018 nota di GALLO; Danno e Resp., 2018 nota di PARDOLESI, SANTORO; Contratti, 2018 nota di PAROLA; Corriere Giur., 2018 nota di MAGNI; Sito Il caso.it, 2018; Lavoro nella Giur., 2018 nota di GIOVANARDI, GUARNIERI, LUDOVICOM TREGLIA; Dir. e Pratica Lav., 2018.

[3] Nuova Giur. Civ., 2018; Sito Il caso.it, 2019