Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/02/2018) 22/05/2018, n. 12567

In materia di responsabilità medica

i: Dall’ammontare del danno subito da un neonato per colpa medica, consistente nelle spese di assistenza da sostenere per tutta la vita, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto[1];

ii: Dal risarcimento che una struttura sanitaria deve corrispondere a un neonato per l’assistenza necessaria fino al tempo in cui quest’ultimo avrà cessato di vivere va detratto il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che il neonato abbia ottenuto dall’INPS per effetto della menomazione subita alla nascita, posto che tale indennità assume natura risarcitoria in conformità alla previsione legislativa diretta a consentire all’ente di previdenza di recuperare dal terzo responsabile quanto corrisposto al proprio assistito[2];

iii: Dal risarcimento che una struttura sanitaria deve corrispondere a un neonato per l’assistenza necessaria fino al tempo in cui quest’ultimo avrà cessato di vivere non va detratto il valore delle prestazioni per l’assistenza domiciliare previste a vantaggio delle persone in stato di bisogno che ne hanno diritto in base alla legislazione della Regione Lombardia, perché tali prestazioni non riducono né elidono la necessità di dotarsi di una continua assistenza, diurna e notturna, i cui oneri costituiscono il danno emergente risarcibile al danneggiato e, dunque, non sono volti ad assorbire il medesimo pregiudizio risarcibile dal quale si vorrebbe scomputarle[3].


[1] Quotidiano Giuridico, 2018; Giur. It., 2018; Danno e Resp., 2018; Foro It., 2018; Sito Il caso.it, 2018

[2] Nuova Giur. Civ., 2018

[3] Nuova Giur. Civ., 2018